LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1980, n. 45

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1980
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 23
 
Gli oneri previsti dall' articolo 8 della presente legge fanno carico al capitolo 5520 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio, la cui denominazione viene così modificata:
<< Spese dirette per l' esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici nonché degli ambiti edilizi rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, nonché finanziamenti, per la parte di spesa ammessa a contributo dello Stato e non coperta, degli interventi sui beni riconosciuti di interesse artistico e storico finanziati dallo Stato nelle zone terremotate ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, del DL 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 e sui beni comunque assoggettati alle prescrizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089. >>