LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1980, n. 42

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1980
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 6
Eventuali proroghe ai termini stabiliti nei provvedimenti, pareri o nulla - osta emessi dagli Uffici in materia di incentivi ed agevolazioni a favore degli operatori agricoli possono essere concessi, anche in via di sanatoria, dal Direttore regionale dell' agricoltura.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 26/1988
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.