LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1980, n. 42

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1980
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 4
1. In materia di opere di miglioramento fondiario ivi compresi gli interventi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1976 i richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati ad iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea o successiva perizia redatta da professionista iscritto all' ordine e asseverata innanzi a pubblico ufficiale competente, ovvero con dichiarazione rilasciata dall' Ufficio tecnico comunale competente, attestante il non inizio dei lavori medesimi prima della data della domanda.
2. L' acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole nonché di altre scorte morte può avvenire su presentazione della sola domanda di intervento, purché detto acquisto non sia anteriore alla presentazione della domanda stessa. Per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura.
3. Resta salva l' istruttoria sugli altri requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle vigenti norme ai fini dell' ammissibilità alla provvidenza e della concessione della stessa.
4. L' anticipata realizzazione nel periodo tra la domanda ed il decreto di concessione, delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte della Regione, né dà diritto a precedenze e priorità, se non per l' ordine cronologico.
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, gli acquisti delle attrezzature e dei mezzi di difesa antigrandine di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuati anche prima della presentazione della domanda di contributo.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1981
2Derogata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 39/1981
3Derogata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 39/1981
4Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 39/1981
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 9/1983
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 45/1985
7Derogata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 3, L. R. 13/1988
8Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 12/1989
9Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 39/1989
10Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 39/1989
11Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 20/1992
12Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 20/1992
13Comma 2 interpretato da art. 19, comma 2, L. R. 20/1992
14Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, L. R. 20/1992
15Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004
16Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004