LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1980, n. 42

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1980
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 3
 
Agli effetti della regolarità dell' istruttoria delle pratiche di contributo, di sovvenzioni, concorsi e contributi negli interessi e sussidi per tutte le opere di miglioramento fondiario (comprese quelle di ripristino di strutture danneggiate o distrutte da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche) è sufficiente che, durante il periodo prescritto dalla licenza o dalla concessione edilizia per l' inizio dei lavori riguardanti le opere stesse, sia stata presentata la domanda inerente alla provvidenza o emesso il primo verbale di accertamento o emesso il decreto di concessione del beneficio o il nulla osta.
La norma di cui al precedente comma si applica anche a tutte le pratiche già istruite o liquidate prima dell' entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dall' ex Servizio autonomo dell' economia montana.
Limitatamente alle pratiche già istruite o liquidate prima dell' entrata in vigore della presente legge, le condizioni previste dal primo comma possono sussistere, oltre che nel periodo prescritto dalla licenza o concessione di edilizia per l' inizio dei lavori, anche in quello consentito dalle norme urbanistiche per la realizzazione delle opere
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 39/1981
2Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 39/1981