LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 1980, n. 29

Miglioramenti economici al personale del ruolo unico regionale in attesa della definizione della revisione contrattuale 1979-1981.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/08/1980
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 3
 
Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l' esercizio 1980, di lire 3460 milioni e rispettivamente di lire 1040 milioni.
Alla predetta maggiore spesa di lire 4500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.