LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 1980, n. 29

Miglioramenti economici al personale del ruolo unico regionale in attesa della definizione della revisione contrattuale 1979-1981.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/08/1980
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 2
 
Gli importi di cui al precedente art. 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali. Gli stessi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Gli importi di cui al precedente art. 1 non spettano al personale di cui all' art. 100 della LR 5 agosto 1975, n. 48 e valgono, invece, ai fini dell' applicazione del quinto e sesto comma dell' art. 18 della LR 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni