LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1980, n. 23

Interventi integrativi urgenti a favore di lavoratori in condizioni di bisogno.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/07/1980
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 5
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1980. Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3318 con la denominazione: << Interventi urgenti a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1979 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 7 maggio 1980.