Art. 7
Il coordinatore per la responsabilità amministrativa e il coordinatore per la responsabilità sanitaria e socio - assistenziale adottano singolarmente gli atti di esecuzione, di pertinenza, a contenuto vincolato, delle deliberazioni degli organi istituzionali della Unità Sanitaria Locale, nonché quelli eventualmente, loro demandati ai sensi dell'
articolo 12, secondo comma, della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.
Gli stessi assumono, altresì, singolarmente, la responsabilità della predisposizione delle proposte e schemi di provvedimenti da adottarsi da parte degli organi di amministrazione suindicati.
Congiuntamente, riuniti in collegio, assumono la responsabilità della predisposizione per le proposte o schemi degli atti e provvedimenti di rilevanza generale dell' Unità Sanitaria Locale, quali i bilanci, i regolamenti, le dotazioni organiche, i programmi e i piani, nonché degli atti di convenzione per la disciplina dei rapporti con istituzioni e operatori privati.
Nell' esercizio delle funzioni collegiali, gli stessi si avvalgono del Comitato tecnico consultivo, organo consultivo tecnico dell' Unità Sanitaria Locale.