LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 4
 
A livello funzionale generale di programmazione, coordinamento e gestione, le strutture dell' Unità Sanitaria Locale si articolano in:
- ufficio di direzione;
- settori, per materia o gruppi di materie.

A livello operativo specifico di erogazione di servizi e prestazioni, le strutture della Unità sanitaria Locale si articolano in:
- servizi, uffici e presidi.

Con riguardo all' ambito territoriale, le strutture della Unità Sanitaria Locale sono organizzate:
a) a livello distrettuale e multidistrettuale se ricadenti su parti di territorio dell' Unità Sanitaria Locale;
b) a livello zonale, se coincidenti con l' ambito territoriale dell' Unità Sanitaria Locale;
c) a livello multizonale, se ricadenti su ambiti di competenza di più di una Unità Sanitaria Locale.

Le strutture dell' Unità Sanitaria Locale sono dotate di autonomia tecnico - funzionale, intesa come capacità di auto - organizzazione, ai fini dell' esercizio delle funzioni di propria competenza.