LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 28
 
I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli enti ed istituti di cui all' articolo 66 primo comma, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente Unità Sanitaria Locale.
A tal scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente, d' intesa con i Comuni destinatari, nonché i Comuni, nel caso previsto dall' articolo 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno provvedere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinate totalmente o prevalentemente ai servizi igienico - sanitari.
Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.
Ai fini dell' emissione del decreto di cui all' articolo 24 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, o di successivo apposito decreto integrativo del precedente, le risultanze della ricognizione di cui al secondo comma, vengono comunicate alla Giunta regionale nonché al Comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni 30, provvede a formulare eventuali osservazioni.
Sono, altresì, trasferiti ai Comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle Unità Sanitarie Locali.
Il regolamento dei rapporti patrimoniali attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, nonché dei rapporti giuridici di cui al comma precedente è curato, ove necessario, da apposito Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Lo svincolo di destinazione dei beni di cui ai commi primo e secondo e all' articolo 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il reimpiego e il rinvestimento dei capitoli ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi, sono deliberati dal Consiglio del comune cui i beni sono stati trasferiti, su proposta dell' assemblea generale dell' Unità Sanitaria Locale e previa autorizzazione della Giunta regionale.
Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte direttamente dal Comune interessato con deliberazione del consiglio, previo assenso dell' Unità Sanitaria Locale e con l' autorizzazione della Giunta regionale.