LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 24
 
I sindaci dei comuni, nell' esercizio delle funzioni che loro competono quali autorità sanitarie locali, ai sensi dell' articolo 13, secondo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvalgono direttamente delle unità operative della Unità Sanitaria Locale secondo le competenze a ciascuna attribuite, in base alle intese di carattere generale che saranno adottate dai Comitati di gestione o anche in mancanza di queste nel caso di necessità ed urgenza. Dei provvedimenti adottati essi informano il Presidente del Comitato di gestione.
Le unità operative della Unità Sanitaria Locale, competenti per materia, formulano, altresì, direttamente ai sindaci le proposte previste dalla legislazione vigente per l' adozione dei provvedimenti di loro competenza quali autorità sanitarie locali.