LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 19
 
All' ospedale unico dell' Unità Sanitaria Locale è preposto un funzionario medico di livello dirigenziale, appartenente ai servizi igienico - organizzativi, il quale assume le funzioni proprie del sovraintendente sanitario, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e relative norme delegate.
In particolare, lo stesso trasmette gli obiettivi prefissati dagli organi di amministrazione dell' Unità Sanitaria Locale verso gli stabilimenti ospedalieri e relativi servizi trasmette agli stessi organi, per il tramite dei settori, le esigenze di ogni singolo stabilimento; svolge compiti d' indirizzo e coordinamento nei riguardi dei reparti di degenza; svolge compiti organizzativi e di vigilanza sui servizi di diagnosi e cura; ha la responsabilità degli uffici che ad esso fanno capo.
A ciascuno stabilimento ospedaliero è preposto un funzionario medico di livello dirigenziale, appartenente ai servizi igienico - organizzativi o, in mancanza, ai servizi di diagnosi e cura, il quale assume le funzioni proprie del direttore sanitario, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e relative norme delegate.
Dell' esercizio delle proprie funzioni il funzionario medico preposto allo stabilimento risponde al funzionario medico preposto all' ospedale unico, il quale ultimo risponde al settore della medicina di base, specialistica ed ospedaliera.