LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 10
 
A ciascun settore è preposto un funzionario di livello dirigenziale, il quale ha la direzione degli uffici relativi e coordina le attività dei presidi, servizi, dipartimenti e distretti dell' Unità Sanitaria Locale nell' ambito della competenza per materia.
Egli è responsabile dell' attività complessiva del rispettivo settore; cura la predisposizione delle proposte dei provvedimenti di competenza degli organi di amministrazione ed, in genere, cura la parte istruttoria degli atti e provvedimenti predetti per il settore relativo; emana:
a) gli atti meramente esecutivi dei provvedimenti degli organi di amministrazione non riservati al Presidente dell' Unità Sanitaria Locale o al coordinatore, al quale il settore fa capo;
b) gli atti di conoscenza vincolati, quali trasmissioni, notificazioni, pubblicazioni, certificazioni e, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticazioni;
c) gli atti di accertamento tecnico;
d) gli atti propulsivi per l' adempimento di obblighi scaturenti da leggi o da atti amministrativi.