LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 8
 
I componenti dell' Ufficio di direzione di cui all' articolo 5 e il funzionario medico preposto all' ospedale unico riuniti in collegio formano il comitato tecnico consultivo della unità sanitaria locale.
Con deliberazione del Comitato di gestione potrà prevedersi l' integrazione dell' organo predetto con altri funzionari responsabili di presidi, uffici e servizi dell' Unità Sanitaria Locale, in relazione alla rilevanza di tali strutture ovvero in relazione a particolari esigenze funzionali.
Il Comitato tecnico consultivo è presieduto a rotazione annuale da uno dei coordinatori dell' ufficio di direzione.
La riunione del Comitato può essere richiesta da uno dei coordinatori non presidenti ovvero da un terzo dei membri del Comitato.
Il Comitato esprime pareri obbligatori, non vincolanti, e proposte nelle materie di competenza del collegio dei coordinatori e su ogni altra questione gli venga sottoposta dagli organi di amministrazione dell' Unità Sanitaria Locale.
Alle sedute del Comitato tecnico consultivo può partecipare il Presidente del Comitato di gestione o un suo delegato.