LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 26
 
Nei limiti della dotazione organica del personale, determinata in via generale e nel complesso per livelli e qualifiche dell' Assemblea generale, il Comitato di gestione stabilisce ed adegua periodicamente i contingenti numerici delle qualifiche o gruppi di qualifiche del personale dei servizi, presidi ed uffici, facenti capo a ciascun settore.
L' assegnazione del personale a ciascun servizio, presidio e ufficio è effettuata dal Comitato di gestione o dai responsabili del settore, secondo le apposite norme regolamentari.
I responsabili dei servizi, dei presidi e degli uffici assegnano il personale al posto di lavoro.
La gestione del personale sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo è demandata al Comitato di gestione.