LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 18
 
Tra le strutture dell' Unità Sanitaria Locale di livello zonale, quelle aventi i requisiti minimi di cui all' articolo 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, costituiscono gli stabilimenti ospedalieri.
Il complesso degli stabilimenti ospedalieri, presenti sul territorio dell' Unità Sanitaria Locale, costituisce un ospedale unico, ai fini della coordinata organizzazione e gestione dei servizi e presidi dell' Unità Sanitaria Locale e dell' erogazione delle relative prestazioni.
All' organizzazione del complesso degli stabilimenti dell' Ospedale unico ed alla localizzazione dei relativi servizi e presidi, si provvede con il piano sanitario regionale, tenendo conto della connessione prevista dal piano stesso per le singole specialità.
Lo stesso piano indica, altresì, le eventuali temporanee esigenze di integrazione all' assistenza ospedaliera pubblica mediante il ricorso a convenzioni con case di cura private.
Dopo la costruzione delle Unità Sanitarie Locali e fino all' entrata in vigore del primo piano sanitario regionale, la organizzazione degli ospedali in divisione, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura rimane disciplinata dalle norme della legge 12 febbraio 1968, n. 132, salvo quanto disposto al successivo articolo.