LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 novembre 1979, n. 63

Corresponsione ai dipendenti regionali di un assegno << una tantum >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/11/1979
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere per l' anno 1979, ai dipendenti della Regione Friuli - Venezia Giulia un assegno << una tantum >> d' importo pari a L. 250.000, proporzionalmente ridotto in rapporto al servizio prestato nell' anno medesimo.
Il predetto assegno è assoggettato alla sola ritenuta erariale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 64/1979