LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1979, n. 57

Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/1979
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 26
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come integrato con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 17 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 7 milioni per l' esercizio 1979.
Il predetto onere di lire 17 milioni, di cui lire 7 milioni per l' esercizio 1979, fa carico al capitolo 1253 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 17 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 7 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 17 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
In relazione al disposto del precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 1253 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati viene così modificata: << Spese per lo svolgimento di studi sulla storia del paesaggio agrario regionale nonché per la pubblicazione degli elaborati che ne costituiscono il risultato >>.