LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1979, n. 53

Ulteriori integrazioni e modifiche della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, recante provvidenze a favore delle associazioni di Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1979
Materia:
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Primo comma abrogato da art. 17, comma 8, L. R. 17/2004 ; vedasi anche la disciplina transitoria di cui al comma 9 del medesimo articolo.
Art. 2
 
Per l' esercizio finanziario 1979 saranno considerate le domande di concessione delle assegnazioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, così come modificata dall' art. 2 della legge regionale 12 maggio 1979, n. 20, pervenute, corredate dei prescritti documenti, entro il 15 giorno dall' entrata in vigore della presente legge.