LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 luglio 1979, n. 39

Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente interventi nei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici; alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, recante provvidenze a favore del settore distributivo; alla legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modifiche per il ripristino delle aziende colpite dal sisma del 1976. Rifinanziamento della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 sull' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1979
Materia:
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 10
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, a partire dall' anno finanziario 1979, un contributo annuale di lire 2 miliardi per un periodo di 10 anni.
Le modalità di conferimento degli importi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il Credito alle imprese artigiane.
Le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e la misura delle agevolazioni sono determinate su proposta della Giunta regionale con decreto del Ministro del Tesoro come previsto dall' articolo 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.