LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 luglio 1979, n. 39

Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente interventi nei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici; alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, recante provvidenze a favore del settore distributivo; alla legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modifiche per il ripristino delle aziende colpite dal sisma del 1976. Rifinanziamento della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 sull' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1979
Materia:
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Il terzo comma dell' articolo 2, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento. >>

Il terzo comma dell' articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento. >>