LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO VIII
 Norme finanziarie
Art. 70
 
Per le finalità previste dall' ultimo comma del precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5412 con la denominazione << Spese per l' abbattimento di unità immobiliari da demolire e per lo sgombero delle macerie >>.
Per le finalità previste dal precedente articolo 27, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5516 con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di soggetti che ricevano od abbiano ricevuto dopo il 6 maggio 1976 in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà, un alloggio per il quale debbano od abbiano dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile >>.
Per le finalità previste dal precedente articolo 33, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5519 con la denominazione << Pagamento agli istituti di credito degli oneri relativi agli interessi nei casi di prefinanziamento >>.
Per le finalità previste dal precedente articolo 63, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 459 con la denominazione << Spese per diritti doganali gravanti sulle merci pervenute a titolo gratuito alla Regione dall' estero nell' anno 1979 e destinate alle popolazioni ed alle zone terremotate >>.
Art. 71
 
Per le finalità previste dal terzo e quarto comma dell' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, così come inseriti con il precedente articolo 46, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1979, il limite di impegno di lire 1 miliardo.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5518 con la denominazione << Interventi straordinari ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni da effettuarsi nei Comuni terremotati >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 1 miliardo relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del medesimo stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 72
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 50, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5517 con la denominazione << Contributi pluriennali costanti a copertura del costo dei mutui contratti o da contrarre da parte dei Comuni per l' esecuzione delle opere pubbliche di cui agli articoli 75 e 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni >>.
Per gli scopi previsti dal precedente comma è autorizzato, per l' esercizio 1979, un limite d' impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 73
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 7 fanno carico al capitolo 5503 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
A carico del precitato capitolo 5503 è autorizzato, per l' esercizio 1979, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 74
 
Gli oneri previsti dall' articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito con il precedente articolo 31, nonché gli oneri relativi alla concessione dei contributi pluriennali costanti previsti dal precedente articolo 55 fanno carico al capitolo 5509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, la cui denominazione - anche in relazione alla sostituzione dell' articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, attuata con il precedente articolo 43, viene così modificata << Contributi pluriennali costanti per la ricostruzione o l' acquisto di alloggi >>.
A carico del precitato capitolo 5509, è autorizzato, per l' esercizio 1979, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 75
 
Gli oneri previsti dall' ultimo comma del precedente articolo 2 fanno carico al capitolo 456 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
Gli oneri conseguenti agli incarichi di progettazione a studi professionali o a liberi professionisti, previsti dall' ultimo comma del precedente articolo 9, fanno carico al capitolo 454 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, la cui denominazione viene così modificata << Spese dirette per le prestazioni e gli adempimenti tecnici svolti da società di progettazione, da studi professionali o da liberi professionisti e per la consulenza e collaborazione di società ed enti specializzati >>.
Gli oneri previsti dal penultimo comma del precedente articolo 4 e dal precedente articolo 52, nonché quelli relativi alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dai precedenti articoli 55 e 66, fanno carico al capitolo 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 15 fanno carico al capitolo 451 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 47 fanno carico ai capitoli 5406, 5407 e 5408 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1979 - 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, le cui denominazioni vengono modificate inserendo dopo la parola << sanitario >> la parola << religioso >>.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 51, la denominazione del capitolo 5514 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene modificata inserendo dopo le parole << ad edifici pubblici >> le parole << e ad opere pubbliche >> e dopo la parola << assistenziale >> le parole << ed igienico - sanitario >>.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 62 fanno carico al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, la cui denominazione viene modificata aggiungendovi le parole << e locati >>.
Art. 76
 
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 455, 459, 5412, 5516 e 5519 saranno determinati, ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 77
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.