LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 61
 
Nella spesa per la manutenzione straordinaria, cui la Regione contribuisce annualmente, ai sensi e nei modi stabiliti all' articolo 4 della legge regionale 9 marzo 1978, n. 17, va ricompresa - previa presentazione da parte dei Comuni interessati di idonea documentazione - anche la spesa dagli stessi sostenuta al predetto titolo per le infrastrutture annesse agli immobili, di cui all' articolo 1, primo comma della stessa legge regionale.
La disposizione suindicata trova applicazione ai fini della determinazione dell' ammontare del contributo spettante a ciascun Comune già per il primo anno di spesa sostenuta o, comunque, ai fini dell' integrazione del contributo stesso.