LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 39
 
In caso di comproprietà dell' immobile distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, l' entità del contributo regionale sarà pari a quella che spetterebbe al comproprietario che avrebbe titolo al maggior contributo, qualora fosse unico proprietario, rispetto a quanto avrebbe a beneficiare in analoga ipotesi i rimanenti comproprietari.
Resta ferma tuttavia la comproprietà dell' immobile ricostruito.
Qualora l' immobile in comproprietà comprenda più unità abitative i contributi sulle singole unità saranno pari alle provvidenze spettanti ai comproprietari più favoriti a norma del precedente primo comma. Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno fissate le modalità di applicazione del presente articolo.