LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
Gli assegnatari di alloggi prefabbricati, la cui abitazione sia stata riparata o ricostruita, devono riconsegnare al Comune l' alloggio prefabbricato occupato, libero da ogni cosa.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono dotarsi di regolamento di assegnazione e di utilizzo degli alloggi prefabbricati in loro dotazione.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno fissati i criteri ai quali dovranno informarsi i regolamenti comunali di cui al precedente comma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984