LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO V
 Norme modificative ed integrative della legge regionale
23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed
integrazioni
Art. 27
Qualora un soggetto, avente titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, riceva od abbia ricevuto dopo il 6 maggio 1976, in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà un alloggio, per il quale debba o abbia dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile, può beneficiare di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 75% di quello a cui avrebbe titolo in forza della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della legge medesima e riferiti alla data del decreto di concessione.
Per l' alloggio reso agibile deve essere rilasciata regolare concessione ad edificare e lo stesso, oltre ad avere carattere di alloggio definitivo, deve corrispondere alle caratteristiche fissate all' articolo 46, primo e secondo comma, della legge regionale predetta.
In deroga alle norme vigenti, per gli alloggi contemplati dal presente articolo, l' altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in metri 2,50 (metri due e centimetri cinquanta).
Il contributo viene concesso da parte della Segreteria Generale straordinaria - a seguito di presentazione di apposita domanda - sulla base della spesa - esclusa quella per il terreno - sostenuta dall' interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del Comune redatta in base all' elenco prezzi del documento tecnico (D T 5) approvato con il DPGR 8 marzo 1979, n. 055/ SGS ed aggiornata con l' applicazione dell' indice dei costi in atto alla data della emissione del decreto di concessione.
Nel caso in cui le opere siano state ultimate, il contributo va corrisposto nell' intera misura spettante ed in unica soluzione.
Negli altri casi, purché si abbia avuto l' inizio dei lavori accertato da un tecnico nominato dal Sindaco l' erogazione del contributo avviene nella misura del 50% del contributo massimo spettante ai sensi del primo comma del presente articolo, salvo il conguaglio finale.
Ai fini della concessione del contributo regionale l' interessato dovrà provare di avere la disponibilità dell' alloggio previsto dal primo comma del presente articolo; la prova può essere validamente data con dichiarazione resa dall' interessato stesso ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Gli alloggi ricevuti dal Comune in donazione per fronteggiare le esigenze abitative della popolazione sinistrata, possono essere ceduti in proprietà, con le modalità indicate nell' articolo 36, terzo comma e seguenti, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, a soggetti aventi diritto a provvidenze dalla stessa legge stabilite.
Qualora per gli alloggi di cui al precedente comma sia necessario realizzare le opere contemplate dal primo comma del presente articolo si applicano i benefici e le disposizioni contenute nell' articolo medesimo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 80/1980
2Primo comma interpretato da art. 43, primo comma, L. R. 53/1984
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, L. R. 26/1988
4Articolo interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 28
Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dello articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione ed esecuzione delle opere di ricostruzione provvederà la Segreteria generale straordinaria, sentite le Amministrazioni comunali interessate.
Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad operare secondo quanto disposto all' articolo 35 della suindicata legge regionale o a ricorrere all' istituto della concessione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1980
3Articolo interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 57/1981
Art. 29
 
All' articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Nei Comuni classificati interamente montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, purché compresi tra quelli indicati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è consentita la ricostruzione in sito, in deroga alle norme urbanistiche ed igienico - sanitarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e limitatamente ai volumi preesistenti, nel rispetto delle norme idrogeologiche.
La deroga alle norme igienico - sanitarie è consentita - limitatamente agli edifici la cui costruzione sia stata iniziata prima del 31 ottobre 1956 - ai sensi dell' articolo 2 della legge 17 ottobre 1957, n. 983. >>

Art. 30
 
All' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Per coloro che alla data del sisma erano proprietari di un immobile distrutto o demolito, erano residenti ed occupavano effettivamente o stabilmente l' immobile stesso, ovvero essendo emigrati rientravano o dimoravano periodicamente nell' immobile stesso, e non erano - e non sono tuttora - proprietari di altra abitazione adeguata alle necessità del loro nucleo familiare, è consentito un incremento fino al 20% dei parametri di cui al precedente quarto comma.
Ai fini di cui al comma precedente si intende adeguata l' abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia alla data di presentazione della domanda di contributo, con un minimo di due vani utili. >>

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 2/1982
Art. 31
 
Dopo l' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente articolo 46 bis:
<< Art. 46 bis
 
Al fine di sopperire alla maggiore spesa conseguente al disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 46, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti pari all' 8% per la durata massima di 20 anni o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore. >>

Art. 32
 
Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 45, ultimo comma, e 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono, in attesa della erogazione del contributo regionale ed al fine di poter dar corso tempestivamente ai lavori di ricostruzione, accedere ad operazioni di prefinanziamento presso istituti di credito, assistite da contributo regionale.
L' importo del prefinanziamento concedibile non può superare il 50% della spesa ammissibile al contributo in conto capitale.
L' erogazione del 50% del contributo di cui al primo comma, viene disposta dal Sindaco direttamente in favore dell' Istituto di credito segnalato dal beneficiario e comporta l' estinzione dell' operazione di prefinanziamento.
Art. 33
 
Per le finalità di cui all' articolo precedente l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico l' onere relativo al pagamento degli interessi fino ad un tasso massimo del 16%; resta comunque a carico del beneficiario l' onere relativo al pagamento degli interessi pari al tasso del 2%, o superiore nel caso di prefinanziamento ad un tasso superiore al 18%.
L' erogazione degli importi corrispondenti all' onere a carico dell' Amministrazione regionale ha luogo direttamente in favore degli Istituti di credito su presentazione di estratti conto con scadenze semestrali e con le modalità previste dalle convenzioni di cui al successivo articolo 34.
Art. 34
 
Per le finalità di cui ai precedenti articoli 32 e 33, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito e prevedere la prestazione - ove necessario - di garanzie regionali sulle operazioni di prefinanziamento.
Art. 35
 
Il terzo comma dell' articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
<< La concessione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e la erogazione avverrà nei modi previsti dall' articolo 18 della stessa legge regionale, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. Per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data del decreto di concessione. >>

Art. 36
 
Sono da considerarsi nuovi nuclei familiari ai sensi e per gli effetti dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelli che, costituitisi successivamente al 6 maggio 1976, ma prima della presentazione della domanda di contributo, siano composti da almeno due persone, staccatesi o da un nucleo familiare di cui facevano parte di fatto o da due distinti nuclei, e l' alloggio di uno di essi sia andato distrutto o demolito a seguito del sisma, ovvero, se danneggiato, sia nelle condizioni previste dal penultimo comma dell' articolo 49 citato.
I benefici di cui all' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi soltanto se nessuno dei componenti il nuovo nucleo familiare sia proprietario di altro alloggio.
Note:
1Integrata la disciplina del terzo comma da art. 65, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 37
 
All' articolo 50, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 il contributo pluriennale costante è elevato dal 7,5% all' 8%.
Art. 38
 
L' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
<< Art. 51
 
A coloro che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una abitazione distrutta o demolita a causa del sisma e che risiedano in altri Comuni del territorio nazionale, oppure all' estero, viene concesso il contributo di cui all' articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti - nella misura ridotta al 50% o al 60%, a seconda che nel Comune di residenza siano essi, ovvero alcuno dei componenti il nucleo familiare, proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di un alloggio, oppure fruiscano di un alloggio in locazione. Gli stessi benefici sono estesi a favore di coloro che abbiano acquisito mortis causa dopo il 6 maggio 1976 la titolarità del bene distrutto o demolito.
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - non coperta dal contributo di cui al primo comma, viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all' 8% per la durata massima di 20 anni. >>

Art. 39
 
In caso di comproprietà dell' immobile distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, l' entità del contributo regionale sarà pari a quella che spetterebbe al comproprietario che avrebbe titolo al maggior contributo, qualora fosse unico proprietario, rispetto a quanto avrebbe a beneficiare in analoga ipotesi i rimanenti comproprietari.
Resta ferma tuttavia la comproprietà dell' immobile ricostruito.
Qualora l' immobile in comproprietà comprenda più unità abitative i contributi sulle singole unità saranno pari alle provvidenze spettanti ai comproprietari più favoriti a norma del precedente primo comma. Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno fissate le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 40
 
Le provvidenze per la ricostruzione dei vani adibiti ad attività produttive, anche nel caso essi siano prevalenti rispetto alle unità abitative, in immobili ad uso misto di cui al Titolo III, Capo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, si applicano anche nel caso siano diversi i proprietari delle unità abitative e di quelle produttive in un unico edificio.
Ai fini della determinazione delle provvidenze a favore della ricostruzione di ogni singola unità produttiva, vengono considerati anche i vani già adibiti a magazzino, deposito o servizi accessori all' attività aziendale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 41
 
L' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
<< Art. 56
 
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma.
Nel caso di struttura commerciale, il contributo viene commisurato, nel limite di cui al precedente comma, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.
Il contributo di cui al presente articolo viene diminuito del contributo eventualmente già concesso, ai sensi dello articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, per la parte afferente ai danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell' immobile ad uso produttivo.
Il disposto di cui al comma precedente non si applica nell' ipotesi che il contributo previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni - o parte di esso - sia stato reimpiegato per l' insediamento di locali provvisori, al fine di garantire la continuità dell' attività produttiva. >>

Art. 42
 
Il contributo di cui all' articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso in via di sanatoria, previa domanda da presentarsi dai soggetti interessati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i vani adibiti ad uso agricolo in edifici ad uso misto, già ricostruiti con regolare concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non possano trovare applicazione per i vani medesimi i benefici previsti dall' articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 43
 
L' articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è così sostituito:
<< Art. 58
 
I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 56 e 57, sulla parte di spesa eventualmente non coperta dai contributi ivi previsti possono usufruire, ai fini della completa ripresa e dello sviluppo della propria attività produttiva, delle agevolazioni previste al Capo II e all' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 o, in alternativa, degli interventi previsti dagli articoli 2 e 2 bis del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336; ovvero, in presenza dei necessari requisiti, delle agevolazioni in conto interessi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni. >>

Art. 44
 
Al primo comma, punto 3 dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 le parole << dall' articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 513 >> sono sostituite dalle seguenti << dall' articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fatte salve le diverse tipologie consentite dagli strumenti urbanistici già approvati >>.
Art. 45
 
All' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Gli alloggi ricostruiti ai sensi del primo comma, punto 1) del presente articolo possono - a richiesta degli interessati - essere riassegnati in regime di locazione con patto di futura vendita a favore di quegli inquilini che già godevano di tale forma di assegnazione sugli alloggi distrutti o demoliti per effetto del sisma.
Il nuovo rapporto è disciplinato dall' articolo 22, commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26.
La durata di 25 anni, di cui al terzo comma dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è ridotta - salva la non restituzione delle rate di riscatto già pagate - di un numero di anni pari a quelli intercorsi tra la stipula dell' originario contratto di locazione con patto di futura vendita e l' evento calamitoso che ha determinato la distruzione o demolizione dell' alloggio.
Qualora gli aventi diritto si trovassero alla data del 6 maggio 1976 nella condizione di aver già riscattato completamente l' alloggio e con il contratto in via di perfezionamento, possono accedere ai benefici previsti dall' articolo 41 della presente legge. >>

Art. 46
 
All' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare interventi straordinari da effettuarsi ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni nei Comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato a prevedere per le finalità di cui al comma precedente - in relazione ai maggiori costi conseguenti alle strutture antisismiche - limiti di somma ed unità di contributo maggiori rispetto a quelli in atto nel resto del territorio regionale. >>

Art. 47
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti all' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche a favore di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi.
La concessione dei relativi benefici non è subordinata alla stipulazione della convenzione menzionata al predetto articolo 75, ultimo comma, ferma restando la destinazione preesistente per almeno dieci anni. In presenza di comprovati motivi l' Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Autorità religiosa, può autorizzare, prima della scadenza del periodo anzidetto, l' alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione.
Le domande per ottenere i predetti benefici dovranno essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 63/1983
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 55/1986
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 1, L. R. 26/1988
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 2, L. R. 50/1990
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 4, L. R. 50/1990
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 8, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 155, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 2, L. R. 48/1991
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 48/1991
12Parole aggiunte al secondo comma da art. 30, comma 1, L. R. 37/1993
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, L. R. 37/1993
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, L. R. 37/1993
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 113, comma 1, L. R. 37/1993
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 37/1993
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 24, L. R. 13/1998
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 73, L. R. 4/2001
Art. 48
 
Limitatamente alle opere di cui all' articolo 75, primo comma, punto 3 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, i termini di presentazione delle domande vengono riaperti per giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 49
 
All' articolo 76, primo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << di competenza dei Comuni >> aggiungere: << nonché delle Comunità montane e della Comunità collinare >>.
Art. 50
 
Qualora per l' esecuzione delle opere pubbliche di interesse comunale di cui agli articoli 75 e 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ai Comuni che intendano ricorrere o siano ricorsi ad operazioni di mutuo, a copertura totale o parziale del relativo costo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale costante per la durata di venti anni sino all' importo massimo di lire 60.000 annue per ogni milione di capitale mutuato.
Ai fini della concessione del contributo, i Comuni faranno pervenire un' istanza, documentata e corredata dal parere della competente Comunità montana o collinare, alla Segreteria generale straordinaria che la sottoporrà alla decisione della Giunta regionale. Quest' ultima, sentita la Commissione consiliare speciale, determinerà l' ordine di priorità degli interventi da ammettere al contributo e la misura del contributo stesso.
Art. 51
 
All' articolo 82, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << per gli edifici pubblici >> sono aggiunte le parole << e le opere pubbliche >>.
Al medesimo articolo, quarto comma, dopo la parola << assistenziale >> sono aggiunte le parole << ed igienico - sanitario >>.
Art. 52
 
Nell' interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze di cui ai Capi I e II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 i quali intendono ricostruire la propria abitazione riunendosi in cooperativa, viene concesso alle cooperative, a titolo di contributo per le spese di progettazione e di gestione, un ulteriore contributo pari al 5% del beneficio in conto capitale complessivamente spettante ai singoli soci.
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, verranno stabilite le modalità per l' accertamento dell' appartenenza degli interessati ad una cooperativa nonché per l' erogazione del contributo di cui al primo comma.
Note:
1Primo comma interpretato da art. 49, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 53
 
Le domande per ottenere i benefici di cui al Capo II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 1979.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 34, L. R. 2/1982
Art. 54
In caso di decesso del richiedente i benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda, intesa ad ottenere i medesimi contributi che sarebbero spettati al << de cuius >>, potrà essere ripetuta da uno dei successori, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi; la domanda è presentata, per gli eventi già verificatisi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, L. R. 26/1988
3Parole sostituite al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 26/1988
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 68, comma 1, L. R. 48/1991
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 1, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, L. R. 37/1993
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 37/1993
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 30, L. R. 13/2000
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 31, L. R. 13/2000
Art. 55
I benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al Comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l' alloggio, per l' acquisto di un alloggio anche da realizzare, purché sito nello stesso Comune e purché rispondente alla normativa antisismica.
Tale facoltà può essere esercitata anche da coloro che hanno ottenuto l' autorizzazione di cui all' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70.
Non possono conseguire i benefici indicati dal presente articolo i negozi di acquisto che abbiano ad oggetto un alloggio già appartenuto in qualunque tempo a soggetti legati all'acquirente da un vincolo di coniugio, di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado.
Note:
1Articolo sostituito da art. 50, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 26/1988
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
5Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 35, comma 1, L. R. 37/1993
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 1, L. R. 9/1994
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 40/1996
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 40/1996
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002