LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 45
 
All' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Gli alloggi ricostruiti ai sensi del primo comma, punto 1) del presente articolo possono - a richiesta degli interessati - essere riassegnati in regime di locazione con patto di futura vendita a favore di quegli inquilini che già godevano di tale forma di assegnazione sugli alloggi distrutti o demoliti per effetto del sisma.
Il nuovo rapporto è disciplinato dall' articolo 22, commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26.
La durata di 25 anni, di cui al terzo comma dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è ridotta - salva la non restituzione delle rate di riscatto già pagate - di un numero di anni pari a quelli intercorsi tra la stipula dell' originario contratto di locazione con patto di futura vendita e l' evento calamitoso che ha determinato la distruzione o demolizione dell' alloggio.
Qualora gli aventi diritto si trovassero alla data del 6 maggio 1976 nella condizione di aver già riscattato completamente l' alloggio e con il contratto in via di perfezionamento, possono accedere ai benefici previsti dall' articolo 41 della presente legge. >>