LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
Nell' ipotesi di cui all' articolo precedente e del successivo articolo 28 e per gli interventi previsti, saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario Generale Straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure fino al momento della avvenuta approvazione dei progetti.
Da tale momento e fino al completamento delle opere il Segretario generale straordinario subentra in via esclusiva in ogni atto e procedimento, compreso il collaudo, che altrimenti sarebbero spettati a qualsiasi altro organo o ufficio.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 46/1980
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, primo comma, L. R. 57/1981
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, terzo comma, L. R. 57/1981
4Terzo comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 58/1982
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 58/1982
6Terzo comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 18/1984
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 29, L. R. 37/1993
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 47, L. R. 3/2002