LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1979, n. 22

Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/06/1979
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 
In via di interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell' articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende che l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere anche gli oneri per l' acquisto dell' arredamento e delle attrezzature per gli edifici scolastici realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati.
Sempre in via di interpretazione autentica del secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende che l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di edifici scolastici definitivi senza alcun riferimento alla data << 1 ottobre 1976 >> di cui al primo comma della citata legge.