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Indice:
L.R. n. 22/1979
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Leggi regionali
Legge regionale
21 maggio 1979
, n.
22
Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24/05/1979, N. 054
Data di entrata in vigore:
08/06/1979
Materia:
420.03
-
Edilizia scolastica
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 5
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aule mobili o ad elementi componibili di cui all' articolo 1, effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
(5)
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la demolizione e la conseguente rimozione delle strutture predette, non ancora cedute ai sensi dell' articolo 1 della presente legge.
(1)
La manutenzione delle aule mobili o ad elementi componibili poste in opera per le esigenze dell' attività scolastica gestita da altri Enti ed Istituzioni indicati al
primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34
e successive modificazioni ed integrazioni, fa carico agli Enti ed Istituzioni predette sino a quando ne perduri l' utilizzazione da parte di questi ultimi.
(2)
(3)
(4)
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la riparazione straordinaria o per il riatto degli edifici scolastici di cui al
secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34
, e successive modificazioni ed integrazioni, che si rendessero indispensabili in conseguenza di comprovati difetti di costruzione ovvero a seguito di danneggiamenti derivanti da eventi imprevedibili di forza maggiore ovvero da reato.
(6)
La delega di cui al
terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34
e successive modificazioni ed integrazioni si intende estesa anche alle opere di cui ai precedenti primo, secondo e quarto comma. A fronte delle spese relative si applicano le disposizioni previste al quinto comma del predetto articolo 8.
Note:
1
Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 61/1981
2
Terzo comma sostituito da art. 1, secondo comma, L. R. 61/1981
3
Terzo comma interpretato da art. 55, primo comma, L. R. 2/1982
4
Integrata la disciplina del terzo comma da art. 55, secondo comma, L. R. 2/1982
5
Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 35/1983
6
Quarto comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 35/1983
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative