LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 maggio 1979, n. 20

Integrazioni e modifiche della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, recante provvidenze a favore delle Associazioni di enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/05/1979
Materia:
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 1
 
Nell' articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, le parole << l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi >> sono sostituite con le parole << l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente una assegnazione forfettaria straordinaria >> e sono infine aggiunte le parole << nonché per l' espletamento, con il coordinamento dell' Assessorato regionale degli enti locali, di attività informative didattiche in materia giuridico - amministrativa o tecnica, a beneficio degli amministratori e dei funzionari degli enti locali, di cui al primo comma, punto 2), dell' articolo 18 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come modificata con l' articolo 18 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 >>.
All' articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22 viene aggiunto il seguente secondo comma:
<< Le provvidenze di cui al presente articolo si applicano anche al Comitato regionale delle imprese pubbliche degli enti locali ( CRIPEL ). >>