Per le finalità di cui agli articoli 11, 22, 37 punto 1), 40, 41, 46, 47, 48 e 49 della
legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.261 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 750 milioni per l' esercizio 1979, e precisamente:
a) lire 1.200 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1979, per le finalità di cui all' articolo 11;
b) lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1979, per le finalità di cui all' articolo 22;
c) lire 980 milioni, di cui lire 170 milioni per l' esercizio 1979 per le finalità di cui agli articoli 37 punto 1), 40 e 41;
d) lire 130 milioni, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1979, per le finalità di cui agli articoli 46, 47 e 48;
e) lire 151 milioni, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1979 per le finalità di cui all' articolo 49.
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1980 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 57/79.
2Parole sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 3/1980 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 57/79.