LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1978, n. 81

Istituzione dei consultori familiari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/07/1978
Materia:
320.04 - Consultori familiari

Art. 6
 (Programmazione)
La programmazione del servizio dei consultori familiari è definita, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle indicazioni degli Enti locali e in base alla consistenza demografica ed estensione territoriale, al tasso di natalità, di morbosità, delle interruzioni di gravidanze e di mortalità perinatali ed infantili, delle condizioni socio - economiche della popolazione interessata, delle condizioni della viabilità e dei trasporti, nonché della carenza di strutture sociali e sanitarie.
La programmazione regionale prevede l' intero fabbisogno di consultori per assicurare il servizio, utilizzando prioritariamente le strutture ed i servizi sociali e sanitari degli Enti locali e degli Enti pubblici disciolti.
Deve comunque essere garantita la presenza di un consultorio pubblico in ogni Consorzio sanitario previsto dalla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, fino a quando non saranno costituite le unità locali dei servizi sociali e sanitari. Il piano socio - sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari a garantire l' equilibrata diffusione territoriale del servizio.
Nel caso in cui le strutture pubbliche non siano sufficienti a coprire l' ulteriore fabbisogno del servizio, potrà essere prevista l' utilizzazione dei consultori privati, a norma del precedente articolo 5, entro i limiti annualmente stabiliti dal Consiglio regionale.