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Legge regionale 22 luglio 1978, n. 81

Istituzione dei consultori familiari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/07/1978
Materia:
320.04 - Consultori familiari

Art. 16
 
Per gli scopi previsti dall' articolo 13 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IX - il capitolo 6601 con la denominazione: << Spese per la promozione e l' organizzazione di corsi e seminari di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori dei consultori >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l' esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 6 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 6601 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1978.