LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1978, n. 81

Istituzione dei consultori familiari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/07/1978
Materia:
320.04 - Consultori familiari

Art. 12
 (Personale del consultorio)
Ogni servizio consultoriale dispone di un gruppo di lavoro comprendente almeno uno psicologo, un sociologo, una ostetrica, un ginecologo, un pediatra, un assistente sociale, un assistente sanitario.
Per garantire un adeguato funzionamento del consultorio dovrà essere assicurata la presenza a tempo pieno di uno o più operatori tra quelli indicati al primo comma, mentre le prestazioni delle altre figure professionali saranno, di norma, assicurate mediante convenzioni con strutture pubbliche operanti nel territorio.
Ciascun gruppo di lavoro può integrarsi con altri operatori professionali ed avvalersi di esperti allo scopo di garantire particolari esigenze degli utenti.
Ogni gruppo di lavoro sceglie al suo interno un coordinatore quale responsabile del servizio consultoriale.
Il personale deve essere in possesso dei relativi titoli specifici richiesti, nonché dell' abilitazione professionale ove prescritta.
Gli Enti gestori assicurano un adeguato funzionamento del servizio secondo le necessità degli utenti e tenendo conto delle esigenze poste dalla presenza della minoranza slovena.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 18/1979