LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1978, n. 70

Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e 24 aprile 1978, n. 25, concernenti il ripristino di opere pubbliche, le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/1978
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO III
 Norme modificative ed integrative della legge regionale
20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni
ed integrazioni
Art. 13
 
All' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come integrato con l' articolo 4 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è aggiunto il seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata, su richiesta degli interessati, a sostenere le spese di cui al precedente secondo comma, punto b) e terzo comma, affidando l' incarico della progettazione ai gruppi di cui al punto b) del primo comma dell' articolo 7 e alle Società di cui al primo comma dell' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. >>

(1)
I progetti redatti ai sensi del precedente comma non sono soggetti al termine di presentazione previsto dallo articolo 6, secondo comma - lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 60, primo comma, L. R. 35/1979
Art. 14
 
I benefici di cui all' articolo 15 lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dallo articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono concessi anche a favore del proprietario di un immobile, adibito ad uso di abitazione, non irrimediabilmente danneggiato a seguito del sisma e che sia conveniente riparare, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche se dallo stesso non occupato alla data del 6 maggio 1976, in quanto occupante effettivamente e stabilmente e residente alla stessa data in altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 15
 
Il terzo comma dell' articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Alla concessione dei contributi provvede il Sindaco e l' erogazione degli stessi avviene di norma:
1) nella misura del 50% dell' importo del contributo concesso, dopo l' accertamento dell' avvenuto inizio dei lavori;
2) nella misura dell' ulteriore 40% dopo l' accertamento della conformità dei lavori al progetto approvato e dell' avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori previsti in progetto;
3) nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, da parte dei gruppi di cui all' articolo 7, lettera b) della presente legge o in mancanza da tecnici appositamente incaricati dal Sindaco. >>