LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1978, n. 70

Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e 24 aprile 1978, n. 25, concernenti il ripristino di opere pubbliche, le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/1978
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO V
 Norme finanziarie e finali
Art. 17
 
In relazione al disposto di cui all' articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 6382 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, ovvero per l' acquisto di immobili in sostituzione degli stessi, nonché per la ricostruzione di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, non di competenza comunale >>.
Gli oneri previsti dal quarto comma dell' articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, inserito con l' articolo 12 della presente legge, fanno carico al capitolo 6413 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: << Finanziamenti per il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto a quello del progetto originario per l' adeguamento antisismico ed il completamento del progetto stesso, relativo ad edifici pubblici, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 e ad edifici di pubblica utilità nel settore assistenziale anche se i lavori sono stati iniziati dopo tale data; finanziamenti per i lotti del progetto generale non ammessi a contributo statale o regionale, nonché per gli arredi e le attrezzature relative ad edifici di pubblica utilità nel settore assistenziale >>.
Art. 18
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.