LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1978, n. 59

Interventi per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell' istruzione universitaria nonché modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1978
Materia:
330.04 - Ricerca scientifica
420.03 - Edilizia scolastica
430.01 - Trasporti

Art. 6
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Università della regione per sopperire alle spese di progettazione di opere di edilizia universitaria fino all' ammontare di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979, sentito il Consiglio di amministrazione dell' Università di Trieste e il Comitato tecnico amministrativo nominato dal Ministero della pubblica istruzione per l' Università di Udine, ai sensi dell' art. 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.
I contributi di cui al precedente comma sono concessi sulla base di documentate richieste.