LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VIII
 Contributi ai Consorzi garanzia fidi fra piccole imprese
industriali e commerciali delle province di Udine e
Pordenone, al Consorzio regionale fra le cooperative
di consumo, di produzione e di lavoro e all' ESA.
Art. 31
 
Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro, operanti nei Comuni indicati all' articolo 1 della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni a favore dei << fondi rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al Capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli stessi Consorzi un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni.
Art. 32
 
Per le stesse esigenze, di cui al precedente articolo, delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni a favore del fondo di garanzia, costituito dall' ESA ai sensi del punto 5), comma terzo, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere all' ESA un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per le finalità di cui al punto 1), comma terzo, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 33
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 31 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7681 con la denominazione: << Contributo straordinario a favore dei << fondi rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi, al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro, operanti nei Comuni delle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 31 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7667 con la denominazione: << Contributo straordinario ai Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone ed al Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi per le finalità di cui al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 32 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7160 con la denominazione: << Contributo straordinario a favore del fondo di garanzia costituito dall' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, operanti nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 32 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7161 con la denominazione: << Contributo straordinario a favore dell' Ente per lo sviluppo dell' Artigianato per gli scopi di cui al punto 1), terzo comma, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai contributi alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane, operanti nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1978.