LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 47

Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio

CAPO VI
 Interventi regionali per favorire le iniziative per
la depurazione, il trattamento e lo smaltimento
delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo
Art. 15
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, in attività da almeno due anni, che intendono attivare o modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotti o l' inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l' ambiente di lavoro, conformemente a nuovi standards stabiliti dalla legislazione di settore, contributi fino al 20 per cento in equivalente sovvenzione lorda della spesa riconosciuta ammissibile.
2. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per gli interventi finalizzati al recupero, riciclaggio e riutilizzo delle sostanze adoperate nelle attività produttive o residuate dalle medesime, ivi comprese quelle relative alle imprese agricole e per favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residuate, nella stessa misura di cui al comma 1 della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per gli interventi di adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante << Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento >> e per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico può essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;
b) per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento, recupero o riutilizzo di sostanze adoperate nel ciclo produttivo o residuate dal medesimo di rifiuti comunque residuati e di interventi finalizzati alla riduzione dell' inquinamento acustico.
(7)
3. Con il termine << adeguamento >> di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si intende ogni modifica o integrazione finalizzata all' ottimizzazione funzionale del processo di depurazione o trattamento.
4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche a favore di iniziative promosse da cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici.
Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 15 da art. 6, primo comma, L. R. 23/1982
2Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 23/1982
3Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
6Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 3/1993
7Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 8/1993
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 8/1993
9Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 16
1. Al fine di favorire l' attuazione da parte delle imprese industriali della regione di progetti di riconversione o di rilocalizzazione di attività produttive non compatibili con le esigenze di tutela ambientale o della salute e della integrità fisica dei lavoratori, in coerenza con gli obiettivi delle normative nazionali e comunitarie in campo ambientale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in misura non superiore alle intensità fissate dall' articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificato dall' articolo 42, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e dall' articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 8, primo comma, L. R. 23/1982
2Articolo sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
5Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 3/1993
6Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 17
1. Le domande per l' ottenimento dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 vanno inoltrate alla Direzione regionale dell' industria, secondo le modalità di cui al successivo regolamento di esecuzione.
2. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' industria.
Note:
1Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
2Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 18

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 9, primo comma, L. R. 23/1982
2Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, fermo restando il regime transitorio di cui all' articolo 50 della medesima legge.
Art. 19
 
L' Amministrazione regionale, ai fini di contribuire alla scelta e alla predisposizione delle strutture più rispondenti alle finalità del presente Capo, può promuovere e finanziare studi diretti a valutare le forme organizzativamente e tecnicamente più opportune ed idonee di trattamento e smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo.
Gli studi di cui sopra possono essere affidati, a mezzo di convenzioni, a professionisti o a istituti specializzati dall' Assessorato regionale dell' industria e del commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di cui al secondo comma dell' articolo precedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 20
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 15, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1800 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7672 con la denominazione: << Contributi una tantum per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo >> e con lo stanziamento di lire 1800 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal precedente articolo 19, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IX - il capitolo 7611 con la denominazione: << Finanziamenti di studi diretti a valutare le forme più opportune ed idonee di trattamento o smaltimento delle sostanze residuate dal ciclo produttivo >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 2000 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1978, autorizzato dai precedenti commi, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 7 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.