LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 47

Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio

CAPO XI
 Rifinanziamento del Capo II della legge regionale 11 giugno
1975, n. 30, concernente interventi per la realizzazione
di infrastrutture commerciali
Art. 29
 
Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, per l' esercizio 1978, il limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 7654 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per il piano, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1978.
Al predetto onere di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1978, si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio 1978.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 30
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.