LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 47

Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio

Art. 19
 
L' Amministrazione regionale, ai fini di contribuire alla scelta e alla predisposizione delle strutture più rispondenti alle finalità del presente Capo, può promuovere e finanziare studi diretti a valutare le forme organizzativamente e tecnicamente più opportune ed idonee di trattamento e smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo.
Gli studi di cui sopra possono essere affidati, a mezzo di convenzioni, a professionisti o a istituti specializzati dall' Assessorato regionale dell' industria e del commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di cui al secondo comma dell' articolo precedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.