LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 47

Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio

CAPO VI
 Interventi regionali per favorire l' avvio di iniziative
per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento
delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo
Art. 15
 
Al duplice fine di stimolare le possibilità di recupero e riciclaggio delle sostanze utilizzate nelle attività produttive, ivi comprese quelle di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, e di favorire l' avvio di iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> fino al 15% della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per la realizzazione o l' adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante << Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento >>;
b) per la realizzazione di strutture di raccolta, trattamento e smaltimento dei fanghi residuati dai processi di depurazione delle acque di scarico, dei fanghi o dei rifiuti comunque residuati dai cicli di lavorazione.

Gli impianti e le strutture di cui alle lettere precedenti potranno beneficiare dei contributi solo se riferentisi ad installazioni di produzione esistenti al 1 gennaio 1975 e solo se avviati a realizzazione entro il 1980.
Art. 16
 
I contributi di cui all' articolo precedente potranno essere concessi a imprese singole o associate, anche cooperative, e a società miste o di tipo consortile fra imprese ed enti pubblici in caso di impianti specifici o ad utilizzazione mista, e saranno commisurati al livello di recupero delle sostanze utilizzate reso possibile dall' iniziativa e al suo grado di compatibilità ecologico - ambientale.
I contributi potranno essere elevati fino alla copertura di un terzo della spesa riconosciuta ammissibile allorché gli organismi promotori siano rappresentati da società miste o di tipo consortile fra imprese ed enti pubblici; in tal caso saranno commisurati, oltre che ai parametri di cui al primo comma, all' idoneità dell' iniziativa a soddisfare anche le esigenze di depurazione o smaltimento connesse ad insediamenti non produttivi.
I contributi potranno essere elevati fino alla stessa misura massima di un terzo della spesa riconosciuta ammissibile, per le iniziative realizzate da imprese che abbiano come obiettivo, oltre che le finalità di cui all' articolo 15, il soddisfacimento di esigenze di enti pubblici in ordine alla depurazione, al trattamento e allo smaltimento di rifiuti non industriali; in tal caso, potranno essere concessi con le medesime modalità, a condizione che le imprese promotrici siano convenzionate con l' ente pubblico senza alcun aggravio patrimoniale a carico dell' ente stesso, dopo la stipula della convenzione con l' ente pubblico interessato.
Art. 17
 
Le iniziative di cui all' articolo 15 dovranno essere finalizzate agli obiettivi fissati dalla normativa vigente e dalla presente legge in materia; dovranno essere realizzate in armonia con le norme e le condizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dovranno attenersi ai << Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all' art. 2, lettere b), d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n. 319 >> approvati con delibera 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall' inquinamento.
Art. 18
 
Le domande per l' ottenimento dei contributi di cui all' articolo 15 dovranno essere inoltrate all' Assessorato regionale dell' industria e del commercio, essere corredate dal progetto dell' impianto o struttura da realizzare, dal relativo preventivo di spesa e da una relazione illustrante gli elementi di valutazione di cui agli articoli 16 e 17, compresa una analisi del prevedibile conto economico annuo di gestione.
I contributi saranno disposti e liquidati dall' Assessorato regionale dell' industria e del commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito un comitato tecnico proposto dalla Commissione istituita per l' attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319.
Art. 19
 
L' Amministrazione regionale, ai fini di contribuire alla scelta e alla predisposizione delle strutture più rispondenti alle finalità del presente Capo, può promuovere e finanziare studi diretti a valutare le forme organizzativamente e tecnicamente più opportune ed idonee di trattamento e smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo.
Gli studi di cui sopra possono essere affidati, a mezzo di convenzioni, a professionisti o a istituti specializzati dall' Assessorato regionale dell' industria e del commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di cui al secondo comma dell' articolo precedente.
Art. 20
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 15, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1800 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7672 con la denominazione: << Contributi una tantum per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo >> e con lo stanziamento di lire 1800 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal precedente articolo 19, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IX - il capitolo 7611 con la denominazione: << Finanziamenti di studi diretti a valutare le forme più opportune ed idonee di trattamento o smaltimento delle sostanze residuate dal ciclo produttivo >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 2000 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1978, autorizzato dai precedenti commi, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 7 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).