LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1978, n. 33

Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/05/1978
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per una durata di 20 anni contributi annui costanti pari all' 8% della spesa ammissibile per:
a) la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali;
b) la costruzione, l' ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione, il rifacimento ed il completamento di cimiteri nonché dei relativi impianti complementari;
c) l' acquisto di edifici da destinare a uffici municipali.

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1981
2Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 29/1984
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, terzo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
4Parole aggiunte al primo comma da art. 21, primo comma, L. R. 25/1985
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 6, lettera d), L. R. 12/2009