LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1978, n. 30

Nuove provvidenze a favore delle imprese artigiane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/05/1978
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
2Secondo comma sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 51/1982
3Terzo comma sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 51/1982
4Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 48/1985
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 31/1986
6Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 31/1986
7Parole sostituite al secondo comma da art. 83, comma 2, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
8Parole sostituite al secondo comma da art. 94, comma 2, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
9Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.