LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1978, n. 30

Nuove provvidenze a favore delle imprese artigiane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/05/1978
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Aggiunti dopo il secondo comma 7 commi da art. 12, primo comma, L. R. 51/1982
2Nono comma abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.
3Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 31/1986
4Terzo comma abrogato da art. 2, L. R. 31/1986
5Quarto comma abrogato da art. 2, L. R. 31/1986
6Quinto comma abrogato da art. 2, L. R. 31/1986
7Sesto comma abrogato da art. 2, L. R. 31/1986
8Settimo comma abrogato da art. 2, L. R. 31/1986
9Ottavo comma abrogato da art. 2, L. R. 31/1986
10Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 36/1990
11Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.