Art. 37
I benefici previsti dai Capi II e III della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere concessi anche in favore degli eventuali acquirenti a titolo oneroso o gratuito di alloggi non irrimediabilmente danneggiati dai sismi del 1976 e che sia conveniente recuperare, sempreché si tratti di soggetti sinistrati, di soggetti rientranti nelle categorie successibili, secondo le norme della successione legittima, ovvero di emigranti.
I benefici di cui al primo comma possono essere concessi soltanto se gli interessati non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio ed utilizzino l' alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.
I requisiti previsti dai commi precedenti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 56, primo comma, L. R. 35/1979
2Parole aggiunte al primo comma da art. 44, primo comma, L. R. 2/1982
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982
4Articolo sostituito da art. 40, primo comma, L. R. 53/1984
5Parole soppresse al primo comma da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
6Secondo comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
7Terzo comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
8Quarto comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
9Quinto comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, comma 1, L. R. 48/1991
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 131, comma 1, L. R. 37/1993
12Derogata la disciplina del secondo comma da art. 131, comma 1, L. R. 37/1993