LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 1978, n. 25

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/1978
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO I
 Norme modificative della legge regionale
20 giugno 1977, n. 30
Art. 1
 
All' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:
<< m) al recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma >>.

Art. 2
 
Dopo il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:
<< Nelle opere di cui alla lettera a) del precedente comma sono compresi gli interventi provvisori strettamente necessari al puntellamento delle strutture ed alla difesa degli edifici dagli agenti atmosferici, ancorché effettuati prima dell' entrata in vigore della presente legge. >>

Art. 3
 
All' articolo 6, secondo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le parole:
<< entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al presente comma >>
sono sostituite dalle parole:
<< entro il 31 dicembre 1978 >>.

Art. 4
 
All' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
<< Nell' ipotesi che la quota di contributo, di cui al precedente quinto comma, non sia stata riscossa, all' interessato spetta, comunque, il contributo relativo sulle spese eventualmente già sostenute. >>

Art. 5
 
All' articolo 7, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunte le parole:
<< o con la maggioranza degli stessi >>.

Art. 6
 
Art. 7
 
Al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, all' ottava riga, dopo la parola << edifici >> sono aggiunte le parole: << anche non ad uso abitativo >>.
Art. 8
 
All' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Le norme previste nei commi precedenti e nel successivo articolo 10 si applicano anche per gli ambiti edilizi, individuati ai sensi dell' articolo 11, i quali siano rappresentativi dei valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l' architettura locale.
L' esecuzione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici considerati al presente articolo è subordinata alla stipulazione da parte dei proprietari interessati di una convenzione per la conservazione del loro stato e la destinazione a tutela dei valori suindicati, nonché per l' utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei proprietari. >>

Art. 9
 
L' articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
Avuto riguardo agli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8, qualora i proprietari interessati non addivengano alla stipulazione della convenzione prevista dallo stesso articolo 8 entro un congruo termine dall' apposito invito del Comune, il Sindaco può ingiungere agli stessi di eseguire i lavori di riparazione o restauro entro il termine a tal fine stabilito.
Decorso tale termine senza che i proprietari inadempienti richiedano il rilascio della concessione ad edificare oppure senza che inizino i lavori nei tempi previsti, il Comune procede - previo nulla osta della Giunta regionale in ordine alla utilizzazione del bene per fini di pubblica utilità, nonché sull' entità dei lavori necessari per destinarlo all' uso previsto - all' espropriazione dell' immobile.
Concesso il nulla osta regionale ed espletate le formalità, di cui all' articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il Presidente della Giunta regionale dichiara l' intervento di pubblica utilità e la indifferibilità e l' urgenza delle opere previste.
A promuovere l' espropriazione degli immobili considerati dal presente articolo sono legittimati, con le modalità ivi previste, decorso il termine di cui al precedente secondo comma, altresì, le Province, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane, nonché la Regione.
Gli immobili così acquisiti entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti esproprianti per essere destinati all' uso o servizio pubblico previsto.
Qualora si tratti di abitazioni, a promuovere l' espropriazione sono legittimati gli Istituti Autonomi Case Popolari e le stesse entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti predetti per essere assegnate in locazione semplice con precedenza ai sinistrati, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. >>

Art. 10
 
Dopo l' articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:
<< Art. 9 bis
 
Qualora nell' ipotesi prevista all' articolo 9, primo comma, non si pervenga per qualsiasi causa all' espropriazione dell' immobile, il proprietario interessato può richiedere di beneficiare, per l' esecuzione delle opere di riparazione e restauro, delle provvidenze del Capo III della presente legge. >>

Art. 11
 
Dopo l' articolo 9 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:
<< Art. 9 ter
 
I Comuni e gli Enti indicati nel quarto comma dell' articolo 9 possono procedere all' acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8 per destinarli ad uso della comunità, anche quando non si verifichino le circostanze indicate nei primi due commi dell' articolo 9 predetto. >>

Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 44/1990
Art. 13
 
L' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 
Per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma ed appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche se in godimento a terzi, i progetti delle opere di riparazione possono essere redatti dall' Amministrazione regionale, dall' Azienda delle foreste della Regione o dal gruppo di cui al precedente articolo 7, lettera a).
I progetti, che vanno redatti con le modalità di cui all' articolo 5, possono comprendere, al punto b) del medesimo articolo, anche opere di adeguamento, miglioramento ed ampliamento ritenute necessarie per migliorare la funzionalità degli edifici.
Alla esecuzione delle opere provvedono l' Amministrazione regionale o la citata Azienda, secondo le rispettive competenze. >>

Art. 14
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:
<< Per le opere provvisorie di puntellamento e di difesa degli agenti atmosferici, di cui al penultimo comma dell' articolo 5 della presente legge, si provvede mediante lettera di affidamento e relativo elenco dei prezzi, che sostituiscono il relativo progetto. >>

Art. 15
 
Il terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Quando trattasi di edifici di edilizia residenziale pubblica, alla progettazione ed esecuzione delle opere - comprese quelle relative agli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - provvedono i competenti Istituti Autonomi per le Case Popolari, ai quali potrà, altresì, essere affidata l' esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo. >>

Art. 16
 
Dopo il terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:
<< Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari avranno altresì facoltà di intervenire secondo il disposto di cui al comma precedente, su concorde volontà della maggioranza degli assegnatari interessati, negli edifici di edilizia residenziale pubblica ove vi siano anche alloggi ceduti in proprietà od assegnati a riscatto o con patto di futura vendita. >>

Art. 17
 
Il quarto comma dell' articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dai seguenti:
<< Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari potranno intervenire, attraverso l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare, sia all' interno che all' esterno delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della presente legge - anche mediante l' utilizzo delle sovvenzioni straordinarie che agli stessi verranno destinate dalla speciale legge nazionale, di cui al primo comma dell' articolo 1 - al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno abbienti.
L' assegnazione avrà luogo con precedenza a favore di coloro che già abitavano gli edifici acquisiti. >>

Art. 18
 
L' articolo 14 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Art. 14
 
Le spese per l' acquisizione degli immobili, di cui ai precedenti articoli 9 e 9 ter, ivi comprese quelle per l' eventuale cessione volontaria degli immobili stessi, ai sensi dell' articolo 12, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle per i lavori di riparazione o restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all' uso pubblico previsto, sono a carico dell' Amministrazione regionale.
Sono, pure, a carico dell' Amministrazione regionale le spese per quanto previsto al precedente articolo 13.
Ai fini suindicati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati e, rispettivamente, nelle ipotesi di cui all' articolo 13, terzo e quarto comma, dei Presidenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>

Art. 19
 
L' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
Nell' ipotesi prevista dall' articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure, e a favore dei seguenti soggetti:
a) l' 80% - limitatamente all' alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c) della presente legge - a favore dei proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti od abitualmente dimoranti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l' immobile e, limitatamente all' alloggio abitualmente occupato, a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all' estero o in altri Comuni del territorio nazionale, sempreché non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio;
b) il 60% a favore dei proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l' utilizzo dell' edificio o parte dell' edificio dagli stessi non occupato ovvero per l' utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all' estero o in altri Comuni del territorio nazionale, limitatamente all' alloggio abitualmente occupato, anche qualora siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio.

Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, terzo comma - eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere. >>

Art. 20
 
Il primo comma dell' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Ai fini dell' ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nell' osservanza dei criteri, di cui all' articolo 4, e delle modalità fissate all' articolo 5, sono approvati - fatte salve le attribuzioni della competente Commissione edilizia comunale - in linea tecnica ed economica dal Sindaco, sentita una apposita Commissione costituita da cinque componenti il Consiglio comunale, di cui due rappresentanti della minoranza, e previo parere, limitatamente a quelli afferenti gli interventi previsti al predetto articolo 16, del gruppo tecnico, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della presente legge. >>

Art. 21
 
Dopo l' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:
<< Art. 17 bis
 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i criteri per lo aggiornamento dei contributi in relazione all' andamento dei costi nel settore edile.
Ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data del decreto di concessione dei contributi stessi.
Ai fini della determinazione dei contributi di cui allo articolo 27 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data dell' approvazione prevista dall' articolo 31. >>

Art. 22
 
Al primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la frase:
<< Il contributo regionale per la riparazione degli edifici, di cui al precedente articolo 20, è determinato in misura pari all' 80% dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino ad un contributo massimo: >>
è sostituita dalla seguente:
<< Il contributo regionale per la riparazione degli edifici è determinato in misura pari all' 80% dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui al precedente articolo 20, ovvero dell' importo risultante dal progetto approvato di cui al successivo articolo 27 e, comunque, fino ad un contributo massimo: >>

Art. 23
 
All' articolo 27, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<< b) dell' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori, redatto ed approvato secondo quanto disposto al successivo articolo 31 >>.

Art. 24
 
Il secondo comma dell' articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 è sostituito dal seguente:
<< Nel caso di mutuo di durata superiore ai 6 anni e fino a 20 anni, l' ammontare del contributo è pari alla differenza risultante dalla rata costante di un mutuo contratto ad un tasso non superiore al 14% e quella calcolata per l' ammortamento di un mutuo al tasso del 2%. >>

Art. 25
 
Il quarto comma dell' articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Nel caso di mutuo di durata superiore a 6 anni e fino a 20 anni, il contributo non può essere concesso per importi mutuati inferiori a lire 4 milioni. >>

Art. 26
 
Il quinto comma dell' articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Per la concessione del mutuo, gli interessati devono presentare all' Istituto mutuante una dichiarazione del Sindaco attestante l' ammontare della stima ovvero del progetto approvato e del contributo a fondo perduto, nonché copia dell' autorizzazione all' esecuzione delle opere di riparazione. >>

Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, primo comma, L. R. 70/1978
Art. 29
 
Il primo comma dell' articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 è sostituito dal seguente:
<< In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere - a richiesta degli interessati - contributi ventennali annui costanti nella misura dell' 8% della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso articolo 27, primo comma, lettere a) e b). >>

Art. 30
 
Il terzo comma dell' articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< I progetti relativi alle opere suindicate sono redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5 della presente legge e sono approvati dal Sindaco. >>

Art. 31
 
Dopo il terzo comma dell' articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:
<< I contributi spettanti per le opere di riparazione degli edifici compresi nelle convenzioni, di cui al primo comma del presente articolo ed al successivo articolo 34, hanno titolo ad essere concessi in via prioritaria. >>

Art. 32
 
Dopo l' articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:
<< Art. 32 bis
 
Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti previsti dal secondo comma dell' articolo 32 della presente legge sono a carico dell' Amministrazione regionale, la quale a tal fine e con carattere di priorità dispone aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>

Art. 33
 
Il primo comma dell' articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Ai fini dell' ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, gli interessati alle opere di riparazione di edifici compresi in convenzioni eventualmente già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, presentano, tramite il Comune interessato, apposita domanda. >>