LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1978, n. 17

Cessione gratuita ai Comuni delle zone terremotate delle abitazioni destinate alle famiglie senza tetto, poste in opera ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e di altri beni donati all' Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/03/1978
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
La cessione di cui all' articolo 1 primo comma della presente legge comporta, per i Comuni interessati, l' obbligo della conservazione della destinazione dei beni alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dal sisma.
Al venir meno delle esigenze predette, i beni stessi saranno utilizzati per l' assolvimento di finalità istituzionali dei Comuni e per il soddisfacimento di scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale delle comunità e, comunque, con destinazione prioritaria, oltre che ai residenti senza alloggio, ai lavoratori emigrati del Friuli - Venezia Giulia e loro familiari che rimpatriano o che intendono rimpatriare e sono privi di idonea abitazione, ovvero potranno essere alienati, a titolo oneroso, con l' obbligo del reimpiego, per le finalità di cui al presente comma, delle somme così ricavate. La destinazione dei beni a fini di sviluppo economico e sociale delle comunità avverrà secondo piani di utilizzazione predisposti dai Comuni sentita la Comunità montana o collinare interessata ed in conformità agli obiettivi del piano comprensoriale di sviluppo.
Nel caso di alienazione dei beni di cui al secondo comma dell' articolo 1, le somme ricavate debbono essere reimpiegate per le finalità previste dal presente articolo.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 51/1980