Art. 4
La Regione contribuisce annualmente alla spesa per la manutenzione straordinaria degli immobili di cui all' articolo 1 primo comma della presente legge, finché perduri la destinazione originaria dei medesimi.
I contributi, determinati in ragione del numero delle unità abitative per ciascun Comune, sono concessi ai Comuni interessati secondo criteri e modalità che saranno indicati con deliberazione della Giunta regionale.
La ripartizione dei contributi tra i Comuni è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, entro il mese di febbraio di ciascun anno. All' erogazione provvede, entro il successivo mese di marzo, la Segreteria generale straordinaria.
Entro il 15 gennaio dell' anno successivo a quello della concessione del contributo, i Sindaci dei Comuni interessati dovranno presentare alla Regione una relazione sullo stato e sul programma di manutenzione degli immobili, illustrando dettagliatamente le spese sostenute e le opere eseguite con il contributo stesso ed indicando altresì gli immobili per i quali è venuta meno, nell' anno precedente, la destinazione originaria, nonché quelli che si prevede verranno diversamente destinati nel corso dell' anno. La concessione del nuovo contributo è subordinata alla presentazione della predetta relazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 61, primo comma, L. R. 35/1979